Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (*). | |||||||||||||||||||||
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; | |||||||||||||||||||||
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario; | |||||||||||||||||||||
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007; | |||||||||||||||||||||
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; | |||||||||||||||||||||
1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «a decorrere dal 1o aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico». | 1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «a decorrere dal 1o agosto 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico». | ||||||||||||||||||||
2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso. | 2. Identico. | ||||||||||||||||||||
3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. | 3. Identico. | ||||||||||||||||||||
1. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine già prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies è incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a euro 700.000 per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo
1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 è soppresso.
1. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro
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